(massima n. 1)
Ai fini della costituzione di una servitł coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimitą, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevitą dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del pił generale principio del "minimo mezzo", sģ da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comoditą per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente.