(massima n. 1)
La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Ne consegue che, per la regola dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1 c.p.c., la riforma in appello del capo di sentenza relativo all'azione di regolamento di confini non può che comportare la riforma del capo di sentenza relativo all'azione di rilascio, anche se quest'ultimo non sia stato attinto dai motivi di impugnazione.