(massima n. 1)
In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 - 947 c.c. (nel testo anteriore alla entrata in vigore della l. n. 37 del 1994, applicabile "ratione temporis" qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), č che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo, ovvero che l'accessione non sia stata determinata da attivitā antropica.