(massima n. 1)
Per l'acquisto a titolo originario dei proprietari latistanti alle rive di un corso d'acqua, sia ai sensi dell'art. 941 c.c. (alluvione "propria", consistente nell'incremento dei fondi posti lungo le rive dei fiumi con particelle di terra staccate da altri fondi lentamente e impercettibilmente dalla forza naturale dell'acqua), sia ai sensi dell'art. 942 c.c. (alluvione "impropria", consistente nell'abbandono lento da parte del fiume di una parte del terreno facente parte dell'alveo, con ritiro da una riva e incremento dell'altra), nella formulazione anteriore alla l. n. 37 del 1994, l'incremento di superficie della proprietā rivierasca č escluso se costituisce effetto, ancorché lento, di attivitā antropica, in quanto, pur se a causa del tempo trascorso sia cessata la funzione pubblica di protezione delle aree golenali e di supporto e contenimento del fiume (ma non il rischio di aumento della velocitā dell'acqua e d'impoverimento delle falde acquifere), č rimesso al titolare del demanio idrico il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno giā appartenente all'alveo per acquisirlo al patrimonio disponibile.