(massima n. 1)
Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinato dall'art. 896 c.c. può essere esercitato anche da una fondazione bancaria, la quale agisce quale semplice soggetto privato a tutela di un proprio diritto leso dalla condotta di altro soggetto privato, senza con ciò coinvolgere lo scopo istituzionale dell'Ente.