(massima n. 1)
L'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente č responsabile verso quest'ultimo per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui pur essendosi accorto di tali errori non li abbia tempestivamente denunziati al committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'appaltatore č invece esentato da responsabilitā se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire il progetto come nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio del medesimo.