Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20984 del 23 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la concessione in uso di un bene demaniale deve necessariamente trovare il suo fondamento nella legge o in un provvedimento amministrativo, il concessionario può locarlo o concederne il godimento a terzi solo se autorizzato dall'amministrazione concedente o se lo consente la legge; pertanto, la subconcessione di fatto di un immobile demaniale (nella specie, di una parte dei locali, siti in un Ufficio giudiziario, concessi dallo Stato ad un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e da questo dati in uso ad un terzo perché vi esercitasse l'attività di rivendita di valori bollati), mentre vincola il concessionario e il subconcessionario, è inopponibile all'amministrazione concedente, la quale può pretendere dal terzo l'indennizzo per l'occupazione "sine titulo".

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