(massima n. 1)
La responsabilitą extracontrattuale dell'appaltatore per gravi difetti riscontrati nell'opera, ancorché possa concorrere con quella di altri soggetti (nella specie opere di pavimentazione e impiantistica effettuate da ditte scelte dal committente) si estende a quanto costituisce il risultato finale dell'opera stessa, quando i difetti denunciati ne compromettano il godimento e la funzione.