(massima n. 1)
La legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa č subordinata alla titolaritą della qualitą di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietą dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualitą della qualitą di socio, senza che possa rilevare il successivo riacquisto della qualitą di socio, attesa la sua efficacia solo ex nunc, che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione č venuta meno.