(massima n. 1)
Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo č applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilitā, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa.