Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5993 del 4 marzo 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato, sicché, qualora "lite pendente" sia disposta un'espropriazione per pubblica utilitą su immobili della massa comune, occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all'indennitą di espropriazione in luogo del bene non pił in proprietą dei condividenti.

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