(massima n. 1)
La retribuzione a favore dell'esecutore testamentario non soltanto puō essere disposta dal testatore, come prevede l'art. 711 c.c., ma č altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria "ad hoc", che il compenso per l'opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l'esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore č a carico dell'ereditā secondo quanto dispone l'art. 711 c.c., l'impegno autonomamente assunto dagli eredi non č idoneo a diminuire l'attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l'abbiano stretto, nei cui confronti l'esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.