(massima n. 1)
In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, cod. civ., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi - come nel caso di specie, avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa - di doverne rispondere.