(massima n. 1)
In tema di imposta di successione, il chiamato all'ereditā che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitivitā, non č tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'ereditā, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.