(massima n. 2)
Nel mandato il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede che compete esclusivamente al giudice del merito, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non ravvisabile nel solo silenzio