(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell'ereditą ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validitą, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullitą la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.