(massima n. 1)
In tema di amministrazione di sostegno colui che, assumendo, ai sensi dell'art. 406 c.c., di essere legittimato a proporre il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno di una persona che, per effetto di una infermitą ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilitą, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi -, in caso di specifica contestazione di detta legittimazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della sua qualitą soggettiva ai sensi del combinato disposto dagli artt. 406 e 417 c.c..