(massima n. 2)
In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (Nella fattispecie, relativa alla costruzione di un immobile, la S.C. in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che, trattandosi di vizi consistenti nell'imperfetta esecuzione delle fondamenta, il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dalla consegna dell'opera, bensì da quando - successivamente - venne depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo la relazione del consulente di ufficio, essendo in tal modo i committenti venuti a conoscenza dell'esistenza dei vizi).