(massima n. 1)
L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacitā di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un'infermitā o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilitā, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre č escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacitā di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva aperto l'amministrazione di sostegno, nonostante l'opposizione della beneficiaria, in un caso in cui era stata esclusa sia l'infermitā che la menomazione ed era stata ravvisata solo una situazione di fragilitā, che aveva determinato una difficoltā nella gestione del patrimonio).