(massima n. 1)
Ciascuno degli ascendenti (o delle persone legate agli stessi da un rapporto di coniugio o di convivenza) č titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., autonomo rispetto a quello degli altri; tale diritto, coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio č subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore".