(massima n. 1)
In ipotesi di nascita attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della L. n. 40 del 2004, sullo status del nato con le tecniche in questione, si applica, a prescindere dalla presunzione contenuta all'art. 234 c.c., pure alla fattispecie di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, ma che in vita aveva prestato, congiuntamente alla moglie ovvero alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all'accesso a tali tecniche, e quindi autorizzato la moglie, o la convivente, al detto utilizzo a seguito della propria morte. Ciò consente l'assoluta parificazione, ai figli legittimi, di quelli nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbracciando finanche le peculiari fattispecie ove la nascita avviene a seguito della morte del padre, quindi utilizzando il seme crioconservato di quest'ultimo.