(massima n. 2)
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale, in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nella specie, non veniva in rilievo la validità ed efficacia del trasferimento delle quote societarie dell'attività della società di famiglia, effettuato in sede di accordo di separazione, ma tale trasferimento era stato considerato dalla Corte come mero fatto presupposto, quale indice probatorio del contributo della controricorrente alla formazione del patrimonio dell'ex-coniuge, al fine della funzione perequativo - compensativa.)