(massima n. 1)
La addebitabilitą della separazione al coniuge richiedente, non determina automaticamente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, dovendo concorrere anche gli altri presupposti, previsti dall'art. 156 c.c., costituti dalla mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una di disparitą economica fra i due coniugi.