(massima n. 1)
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Ne consegue la legittimitą della statuizione che, decidendo in ordine alle spese di mantenimento del minore da parte del padre e dei nonni, abbia correttamente ritenuto che questi ultimi sono soggetti diversi dal padre che, spontaneamente e senza alcun obbligo, si fanno carico delle spese del minore nel tempo in cui lo stesso si trova presso la loro abitazione e, conseguentemente, abbia stabilito che non fosse possibile revocare o ridurre l'assegno a carico del padre in considerazione del tempo trascorso presso i nonni paterni.