(massima n. 1)
Costituisce illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore ad opera di uno dei genitori, senza il consenso dell'altro, in un luogo di residenza diverso da quello stabilito come dimora abituale del figlio, in virtł di un accordo transattivo che disciplini altresģ la titolaritą e l'esercizio del diritto di custodia, sottoscritto nel corso di un procedimento giurisdizionale avanti al tribunale dello Stato europeo competente, potendo l'ordine di rientro del minore essere legittimamente rifiutato solo in presenza delle condizioni ostative di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aja consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro o nel fondato rischio di un pregiudizio per il minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva negato si fosse verificata un'ipotesi di sottrazione di minori da parte della madre che aveva condotto la figlia in Italia, senza il consenso del padre, non ritenendo vincolante un accordo sottoscritto dai genitori nel corso di un procedimento per l'affidamento della figlia avanti al tribunale di Bruxelles - nel quale la residenza abituale della minore era stata fissata in Belgio presso il padre).