(massima n. 1)
Per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltā, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre č onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltā nella determinazione dell'intollerabilitā della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anterioritā della crisi matrimoniale all'accertata infedeltā.