(massima n. 1)
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione anche di uno soltanto dei parametri dell'art. 133 cod. pen., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a "delitti determinati da motivi di lucro" o a "contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", perché, essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., l'applicazione del parametro di cui all'art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione "a priori" delle attenuanti generiche.