(massima n. 1)
Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di ricettazione e la violazione amministrativa prevista dall'art. 128, TU 18 giugno 1931, n.773, come modificata dall'art. 10, legge 28 novembre 2005, n. 246, avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo da parte del commerciante dell'annotazione nel registro previsto dalla legge per le operazioni su oggetti preziosi usati, in quanto la norma penale mira a tutelare il patrimonio, mentre la disposizione amministrativa è volta a dare all'autorità di pubblica sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose usate e di valore, sanzionando la mera violazione, anche colposa, delle procedure e ciò a prescindere dalla provenienza o dalla conoscenza della provenienza della merce ricevuta.