(massima n. 1)
In tema di usura, il giudice č tenuto a motivare specificamente sulla natura usuraria degli interessi, indicando esattamente a quale rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze fare riferimento come base per il calcolo del superamento del tasso-soglia, ai sensi dell'art. 2, legge 7 marzo 1996, n. 108, avuto riguardo al tempo e alla durata dei singoli prestiti, nonché alla data dei pagamenti effettuati dalla vittima.