(massima n. 1)
In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attivitą fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioč dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalitą con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. (Conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/01/2020)