(massima n. 1)
Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalitą condotta per almeno un anno all'interno dell'istituto penitenziario, previsto dall'art.4-bis, comma 1-quater, ord. pen., non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei cd. reati ostativi di terza fascia ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento ha determinato, non una mera modifica delle modalitą esecutive della pena, bensģ una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertą personale, cosicchč opera il principio di irretroattivitą delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost.