(massima n. 1)
In tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilitā dell'aggravante dell'arma, č necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioč in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. (Fattispecie di violenza sessuale, nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto l'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 2, cod. pen., nella condotta dell'imputato che, nei due episodi di violenza commessi, aveva portato con sé una pistola, in un'occasione sulla schiena e con il calcio in vista e in un'altra al fianco).