(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-nonies, comma primo, n. 2 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla curatela, alla tutela e all'amministrazione di sostegno, non limitando tale sanzione l'esercizio dei diritti fondamentali della persona, bensì proteggendo quelli delle potenziali vittime senza che la sua natura perpetua non ne impedisca comunque l'estinzione quando siano decorsi almeno sette anni dalla riabilitazione e il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.