(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., rileva il titolo dell'affidamento del minore, che determina l'instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l'agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali, e non il luogo in cui vengono consumati gli atti sessuali, che può essere diverso da quello in cui sussistono le ragioni di vigilanza e custodia dell'affidamento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità per il reato in questione operato dalla sentenza impugnata nei confronti del bidello della scuola frequentata da una minore di anni sedici, per gli atti sessuali con questa compiuti non solo all'interno della scuola ma anche nei locali di una parrocchia).