(massima n. 1)
In tema di atti sessuali con persona minorenne di etą compresa tra i sedici e i diciotto anni, di cui all'art. 609-quater, secondo comma, cod. pen., la nozione di abuso di potere postula che l'agente abbia ottenuto il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali mediante l'uso distorto dei poteri di direttiva e di comando connessi alla sua posizione di supremazia. (Fattispecie relativa ad atti sessuali compiuti con un minore ultrasedicenne da soggetto che rivestiva, nei confronti del predetto, la posizione qualificata di "tutor" durante lo svolgimento di uno "stage" lavorativo).