(massima n. 1)
In tema di corruzione di minorenne, anche le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica - pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima - sono riconducibili alla fattispecie di cui art. 609-quinquies, comma secondo, cod. pen., poiché il far assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori.(Fattispecie di invio di materiale pornografico a mezzo di "whatsapp").