(massima n. 1)
Il delitto di sequestro di persona č assorbito in quello di tortura, nonostante la diversa oggettivitā giuridica, nella misura in cui la condotta di privazione della libertā personale della vittima connoti parte della condotta torturante, agevolando la realizzazione del fine ultimo, perseguito dall'agente, di inflizione alla medesima di un supplizio, mentre si configura il concorso tra i due reati nel caso in cui la privazione della libertā personale si protragga oltre il tempo necessario al compimento degli atti di tortura.