(massima n. 1)
In tema di diffamazione, la causa di non punibilitą della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilitą della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceitą del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato a norma dell'art. 599, comma secondo, cod. pen., revocando le statuizioni civili).