(massima n. 1)
L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto č subordinato alla conoscenza che il locatore abbia della sopravvenuta inidoneitā della cosa stessa a soddisfare le esigenze per cui venne locata, ma non comprende, altresė, il dovere di prevenire l'eventualitā che la cosa si renda inidonea all'uso per cause non appariscenti e delle quali non abbia avuto notizia, tramite il conduttore, cui incombe il relativo obbligo, a norma dell'art. 1578 c.c. Ne consegue che quando il conduttore, avendo omesso ogni sorveglianza, non abbia informato il locatore circa lo stato della cosa locata, del danno da lui subito non ne risponde il locatore, non essendo costui posto in grado di adempiere il suo obbligo di effettuare le riparazioni necessarie.