(massima n. 1)
In tema di abbandono di persone minori o incapaci, il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato che aveva lasciato in abbandono la madre incapace, con lui convivente, omettendo di richiedere l'intervento di soggetti esterni in grado di evitare l'insorgere di un pericolo per l'incolumità della donna ed impedendo a chiunque altro l'accesso all'ambiente domestico).