(massima n. 1)
In tema di contratto di locazione d'immobile urbano, qualora, per causa non imputabile al locatore (nella specie, evento sismico), l'immobile venga a perdere, in modo non transitorio e senza possibilità di porvi rimedio con le normali opere di manutenzione, l'attitudine ad assicurare il godimento oggetto del contratto, il relativo rapporto si scioglie, per impossibilità definitiva sopravvenuta, ex art. 1256 c.c., della prestazione dovuta dal locatore, senza che — in mancanza di una diversa regolamentazione — sia ipotizzabile un inadempimento da parte del conduttore che ometta di versare il relativo canone di locazione.