(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocitą consentito non esclude la responsabilitą del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilitą per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocitą moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilitą, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 27/09/2019)