(massima n. 1)
L'assistente sociale incaricato, con decreto del tribunale, di assumere l'assistenza del minore collocato in Comunitą con la madre, all'evidenza incapace di accudire il figlio, assume una posizione di garanzia nei confronti del minore, trattandosi di una relazione tra soggetto affidatario e soggetto affidato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilitą dell'assistente sociale, a titolo di omicidio colposo, in relazione alla morte di un bambino, conseguita all'ingerimento di una pasticca di "suboxone" lasciato incustodito dalla madre nella camera dell'istituto ove entrambi alloggiavano, per la condotta omissiva consistita nella mancata instaurazione di qualsiasi contatto diretto con la diade madre-figlio e nel non aver effettuato incontri periodici con il soggetto affidato).