(massima n. 1)
In tema di sicurezza dei lavoratori che devono eseguire lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, č tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono atte ad operare anche in caso di omesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale, con la conseguenza che l'omessa adozione delle seconde non č sufficiente a determinarne la responsabilitā per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/06/2019)