(massima n. 1)
I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontą di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche. (Conf. Sez. 1, n.7388/85, Rv. 170189).