(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, il successivo accertamento della partecipazione di un agente ulteriore rispetto ai soggetti per i quali č stata giā esercitata l'azione penale, non dā luogo ad un potenziale contrasto tra giudicati, neppure in modo virtuale ed in astratto, tenuto conto del diverso stadio in cui pendono i procedimenti e della piena conciliabilitā dei fatti storici, nč dispiega preclusione alcuna nel procedimento successivamente instaurato, mentre consente in quello pendente l'introduzione di una diversa configurazione dei ruoli tra i concorrenti. (Fattispecie in cui, dopo la condanna in primo grado di due imputati quali autori materiali di un omicidio, a seguito di una nuova ricostruzione della dinamica del delitto ad uno di essi veniva attribuito il ruolo di autista, essendo stato individuato come co-esecutore un terzo soggetto).