(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del dolo eventuale, la circostanza che l'agente non sia in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche non vale di per sé ad escludere la rappresentazione dell'evento e l'adesione psicologica allo stesso, dovendosi parametrare la personalitą, la storia e le precedenti esperienze del soggetto attivo del reato alle circostanze del caso concreto. (Fattispecie in tema di omicidio, in cui la Corte ha ritenuto configurabile il dolo eventuale in capo all'agente escludendo che fosse necessario il possesso di particolari competenze mediche o balistiche per comprendere che uno sparo a distanza ravvicinata, la mancanza del foro di uscita del proiettile, la presenza di sangue e di uno stato di evidente sofferenza della vittima, nonchč il lungo lasso di tempo intercorso tra il ferimento e l'intervento dei soccorsi potessero avere conseguenze letali).