(massima n. 1)
In tema di atti osceni, per la sussistenza del reato di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., il giudice deve verificare l'effettiva presenza di due o più minori nei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che uno o più di essi abbiano assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente il pericolo che ciò accada.