(massima n. 1)
Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma č sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilitā della presenza delle stesse. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'esterno di un edificio scolastico in prossimitā dell'orario di uscita degli studenti).