(massima n. 1)
In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietā industriale, la condotta di "violazione" del titolo di privativa č integrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpendo l'idea originale insita nel titolo, ma, altresė, con l'imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 517-ter cod. pen., della condotta consistita nella esposizione per la vendita da parte dell'imputato di un veicolo avente le stesse caratteristiche di forma e linee stilistiche dell'auto Ferrari mod. 250 GTO sul quale era stato apposto il marchio Ferrari). (Rigetta, App. Trieste, 02/03/2015)